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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Niente liquidazione controllata se l’attivo distribuibile è irrisorio: la via per l’incapiente è l’esdebitazione ex art. 283 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Avellino

Data

26/11/2024

Estensore

Pasquale Russolillo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata debitore incapiente esdebitazione incapiente art. 283 ccii attivo distribuibile procedura familiare quota di sostentamento

Massima

La liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica non può essere aperta quando l'attivo prevedibilmente realizzabile, al netto della quota reddituale estranea alla procedura ex art. 268, comma 4, CCII e degli oneri prededucibili, risulti irrisorio e inidoneo a soddisfare la condizione dell'art. 268, comma 3, CCII. Dagli artt. 66, comma 1, terzo periodo, e 268, comma 3, quarto periodo, CCII, come novellati dal d.lgs. 136/2024, si ricava l'alternatività tra liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII: in caso di procedura familiare occorre che almeno uno dei proponenti disponga di un patrimonio capiente.

Due coniugi, genitori di due figlie non autosufficienti, chiedevano ex art. 66, comma 1, CCII l’apertura della procedura familiare di liquidazione controllata, offrendo ai creditori la sola eccedenza reddituale stimata in 150 euro mensili su un piano quinquennale, in assenza di beni se non un motociclo di valore minimo. Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, doveva valutare se la procedura potesse essere aperta a fronte di un attivo prospettico pressoché inesistente.

Il decreto ricostruisce il rapporto tra liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato incapiente (ESI). Pur ammettendo in linea generale l’apertura della procedura fondata sulle sole quote di reddito eccedenti i bisogni familiari, il Collegio evidenzia che la quota estranea alla procedura ex art. 268, comma 4, CCII non può essere inferiore al maggior valore tra redditi impignorabili e assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il coefficiente ISEE del nucleo, e che gli artt. 66, comma 1, terzo periodo, e 268, comma 3, quarto periodo, CCII, rafforzati dal d.lgs. 136/2024, configurano l’alternatività tra liquidazione controllata ed ESI ex art. 283 CCII: il debitore che non offre alcuna utilità ai creditori, neppure in prospettiva, deve ricorrere allo strumento speculare dell’esdebitazione dell’incapiente, con esclusione della rinuncia preventiva al termine triennale ex art. 272, comma 3, CCII.

Applicando tali principi, il Tribunale calcola un attivo distribuibile nel triennio di poco più di cento euro, al netto della quota di sostentamento e dei compensi prededucibili, e respinge il ricorso per inidoneità a una minima soddisfazione dei creditori concorsuali. La pronuncia offre una griglia operativa preziosa per OCC e difensori: prima di proporre una liquidazione controllata occorre verificare, con la tabella dei redditi e delle quote impignorabili, che residui un attivo apprezzabile, orientandosi altrimenti verso l’esdebitazione ex art. 283 CCII, che assicura anche costi dimezzati del gestore.

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