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Giurisprudenza
Esdebitazione Incapiente

Esdebitazione dell’incapiente negata al debitore con eccedenza di reddito: dopo il terzo correttivo liquidazione controllata ed esdebitazione ex art. 283 CCII sono istituti alternativi

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

10/03/2025

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

esdebitazione incapiente art. 283 ccii terzo correttivo liquidazione controllata falso incapiente meritevolezza utilità per i creditori

Massima

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII e la liquidazione controllata sono, dopo il d.lgs. n. 136/2024, istituti speculari e alternativi: il primo riservato a chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, il secondo a chi disponga di utilità distribuibili tenuto conto delle spese e della durata della procedura. Il secondo comma dell'art. 283 CCII, come riformulato dal terzo correttivo, non può essere letto in senso puramente letterale, pena l'estensione del beneficio al falso incapiente; spetta al giudice verificare in concreto, detratte le spese di mantenimento, se il reddito del debitore consenta una soddisfazione non simbolica dei creditori nel triennio di cui all'art. 272, comma 3, CCII, dovendosi in tal caso rigettare la domanda di esdebitazione.

Una lavoratrice dipendente, priva di patrimonio e gravata da un residuo debito di oltre 200.000 euro derivante da un mutuo per l’acquisto dell’abitazione divenuto insostenibile dopo un grave lutto familiare, ha chiesto l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, corredando la domanda con la relazione dell’OCC prevista dal comma 4 della norma. Il Tribunale di Ferrara ha riconosciuto la meritevolezza della ricorrente, avendo il sovraindebitamento origine in un evento sopravvenuto e imprevedibile, ma ha escluso il presupposto oggettivo dell’incapienza.

Il decreto ricostruisce sistematicamente il rapporto tra esdebitazione dell’incapiente e liquidazione controllata alla luce del terzo correttivo (d.lgs. 136/2024): il nuovo art. 268, comma 3, CCII e la durata triennale della liquidazione ex art. 272, comma 3, CCII confermano che i due istituti sono alternativi e non sovrapponibili. La lettura puramente letterale del nuovo secondo comma dell’art. 283 CCII, che definirebbe incapiente anche chi dispone di eccedenze reddituali entro la soglia dell’assegno sociale aumentato della metà, è respinta come irragionevole e asistematica, perché premierebbe il falso incapiente comprimendo i diritti dei creditori concorsuali.

Applicando un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice ha accertato che la ricorrente, con un reddito mensile di 1.800 euro e spese di mantenimento stimate in 1.400 euro, avrebbe potuto garantire ai creditori nel triennio un attivo non simbolico in una liquidazione controllata, e ha quindi rigettato il ricorso. La pronuncia è tra le prime a delineare il discrimine operativo tra art. 283 CCII e liquidazione controllata dopo il correttivo, con immediate ricadute sulla scelta dello strumento da parte di OCC e difensori.

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