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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata e attestazione OCC: il tribunale sindaca la credibilità del mantenimento dichiarato sotto i parametri ISTAT

Autorità

Tribunale

Sede

Torino

Data

13/02/2025

Estensore

Carlotta Pittaluga

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata attestazione occ attivo distribuibile parametri istat mantenimento del debitore art. 269 ccii esdebitazione incapiente

Massima

Presupposto per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore persona fisica è la ragionevole prospettiva di acquisire attivo da distribuire ai creditori, attestata dall'OCC nella relazione ex art. 269 CCII; il tribunale non può limitarsi a prendere atto dell'attestazione, ma deve vagliarne completezza, razionalità e correttezza dell'iter logico, mutuando i principi elaborati dalla Cassazione sul sindacato dell'attestazione nel concordato preventivo. Quanto più il mantenimento dichiarato dal debitore si discosta dalla spesa mediana ISTAT e dalla soglia di povertà assoluta, tanto più intenso è l'onere di allegazione e documentazione; in difetto, la domanda va rigettata, restando per il debitore incapiente la via dell'esdebitazione ex art. 283 CCII.

Un lavoratore dipendente, gravato da un passivo di circa 200.000 euro derivante in prevalenza da una pregressa attività d’impresa cessata, chiedeva al Tribunale di Torino l’apertura della liquidazione controllata offrendo quale unico attivo la quota di stipendio eccedente un mantenimento autodichiarato di 700 euro mensili, a fronte di una retribuzione media di circa 824 euro.

Il collegio ricostruisce il requisito, introdotto dal correttivo ter (d.lgs. 136/2024), dell’attestazione OCC circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori ex artt. 268 e 269 CCII, e afferma che il tribunale conserva un pieno sindacato sul contenuto dell’attestazione, applicando mutatis mutandis i principi di Cass. n. 17273/2023 sull’attestazione nel concordato preventivo. Il confronto con la spesa mediana ISTAT per una persona sola (1.794,62 euro) e con la soglia di povertà assoluta (846,79 euro) rende inverosimile la prospettazione di un mantenimento di 700 euro mensili per il triennio della procedura, anche alla luce di entrate non preventivabili emerse dagli estratti conto.

Il ricorso è stato rigettato: non vi erano ex ante ragionevoli prospettive di utilità per i creditori, e per il debitore privo di attivo l’ordinamento appresta lo strumento speculare dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII. Il decreto, in linea con la giurisprudenza milanese e ferrarese citata, fissa un criterio pratico rilevante: la sostenibilità del mantenimento dichiarato va dimostrata con rigore crescente al crescere dello scostamento dai parametri statistici.

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