Inammissibile la liquidazione controllata del debitore totalmente incapiente: la via è l’esdebitazione ex art. 283 CCII
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Massima
È inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII proposta dal debitore il cui patrimonio sia totalmente incapiente, privo di beni liquidabili attuali o futuri ulteriori rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia: l'interpretazione letterale e sistematica, alla luce dell'art. 268, comma 3, CCII e dell'istituto dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283 CCII, riserva la procedura liquidatoria ai soli casi in cui vi siano effettivamente beni da liquidare, anche solo sotto forma di redditi futuri, pena l'irragionevole svuotamento dell'ambito applicativo dell'esdebitazione dell'incapiente e la violazione del principio di economicità della procedura.
Una professionista priva di beni immobili e mobili pignorabili, con redditi modesti e spese di mantenimento superiori alle entrate anche in ragione di serie condizioni di salute, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata offrendo soltanto 100 euro mensili per tre anni, a fronte di un passivo di circa 306.000 euro in larga parte fiscale e previdenziale. Considerati i costi della procedura, quantificati in oltre 3.100 euro, l’attivo distribuibile ai creditori sarebbe risultato inferiore a 500 euro complessivi.
Il collegio affronta la questione dell’ammissibilità della liquidazione controllata del debitore totalmente incapiente e la risolve negativamente su un duplice piano. Letterale: l’art. 268 CCII consente la liquidazione dei beni del debitore, attuali o futuri, e non può estendersi a chi non disponga di alcun valore acquisibile nemmeno in prospettiva. Sistematico: l’art. 268, comma 3, CCII, che permette al debitore di paralizzare l’iniziativa del creditore con l’attestazione OCC di incapienza, e l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII delineano uno strumento specifico per queste situazioni, che risulterebbe svuotato ove si ammettesse una liquidazione priva di attivo, destinata a coprire solo i propri costi in violazione del principio di economicità.
Il decreto, che si pone in consapevole contrasto con l’orientamento favorevole all’apertura, dichiara la domanda inammissibile e indirizza i debitori incapienti verso l’art. 283 CCII, dove eventuali utilità rilevanti sopravvenute nel quadriennio impongono il pagamento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Una decisione da considerare attentamente nella scelta strategica tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente.