Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Inammissibile la liquidazione controllata del debitore del tutto incapiente: la via è l’esdebitazione ex art. 283 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

10/10/2024

Estensore

Caterina Macchi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata inammissibilità debitore incapiente art. 268 ccii esdebitazione incapiente art. 283 ccii economicità

Massima

È inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore privo di patrimonio e di reddito, attuale o ragionevolmente prospettico, idoneo a consentire nel triennio un qualche soddisfacimento dei creditori e finanche la copertura delle spese di procedura: dall'art. 268, comma 3, CCII si desume un principio generale di efficienza ed economicità delle procedure concorsuali, in forza del quale, potendo il debitore incapiente conseguire l'esdebitazione senza utilità ex art. 283 CCII, la liquidazione controllata risulta strumento recessivo che determinerebbe un mero aggravio di costi.

Una debitrice disoccupata, priva di redditi significativi e proprietaria soltanto di un immobile inagibile e a rischio di crollo, già oggetto di espropriazione chiusa per manifesta antieconomicità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., chiedeva in proprio l’apertura della liquidazione controllata, offrendo ai creditori un modesto importo mensile e la liquidazione del cespite. Il giudice relatore sollecitava chiarimenti sulla concreta capacità di destinare utilità ai creditori nel triennio; il gestore della crisi confermava lo stato di disoccupazione della ricorrente.

Il collegio esclude anzitutto la commerciabilità dell’immobile, privo di valore attuale e prospettico, e rileva l’assenza di redditi presenti o ragionevolmente attesi: ne ricava che la debitrice non ha alcuna utilità da offrire ai creditori, né la possibilità di sostenere le spese di procedura. Su queste basi, aderendo a una linea interpretativa diffusa nella giurisprudenza di merito, afferma che dall’art. 268, comma 3, CCII si trae un principio generale di efficienza ed economicità delle procedure concorsuali, operante anche quando la domanda provenga dallo stesso debitore: a parità di condizioni, l’ordinamento appresta per l’incapiente l’esdebitazione “a costo zero” ex art. 283 CCII, rispetto alla quale la liquidazione controllata, fonte di soli costi prededucibili, è rimedio recessivo. Il collegio respinge l’assimilazione alla liquidazione giudiziale, dove l’apertura prescinde dall’attivo per ragioni pubblicistiche qui attenuate.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La decisione consolida l’orientamento milanese sul filtro di utilità della liquidazione controllata e orienta OCC e difensori verso l’istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente quando manchi qualsiasi prospettiva di attivo distribuibile.

Contenuti correlati