Liquidazione controllata su istanza del cessionario del credito in blocco: non servono titolo esecutivo né prova di attivo distribuibile, l’incapienza va eccepita dal debitore ex art. 268, co. 3, CCII
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Massima
Il creditore può chiedere l'apertura della liquidazione controllata senza necessità di un titolo esecutivo, essendo sufficiente l'accertamento incidentale del credito ai fini della legittimazione, e senza dover dimostrare l'esistenza di utilità distribuibili in favore della massa: l'art. 268, comma 3, CCII, nel testo novellato dal d.lgs. n. 136/2024, richiede tale condizione solo per la domanda del debitore, mentre nella liquidazione ad istanza del creditore l'incapienza può essere fatta valere unicamente dal debitore mediante deposito, entro la prima udienza, dell'attestazione dell'OCC o della prova della relativa richiesta con concessione di un termine non superiore a sessanta giorni. Il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve provare l'inclusione della singola posizione nell'operazione di cessione, non bastando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Una società veicolo, cessionaria in blocco di crediti bancari in sofferenza, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di un debitore persona fisica per un credito di oltre 77.000 euro derivante da uno scoperto di conto corrente. Il debitore ha resistito eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, l’assenza di titolo esecutivo e l’inesistenza di utilità ritraibili dalla procedura, essendo titolare di un solo reddito pensionistico.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha respinto tutte le eccezioni. Sulla legittimazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non prova la titolarità del credito, ma nella specie la cessionaria ha documentato l’inclusione della posizione nell’elenco ceduto mediante atto di cessione, estratto dell’elenco e certificazione ex art. 50 TUB. Sull’ammissibilità, il titolo esecutivo non è richiesto, bastando l’accertamento incidentale del credito; quanto all’attivo, dopo il d.lgs. 136/2024 l’art. 268, comma 3, CCII esige la prospettiva di utilità distribuibili solo per la domanda del debitore, mentre nella liquidazione ad istanza del creditore l’incapienza è eccezione riservata al debitore, da formulare entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC corredata dei documenti ex art. 283, comma 3, CCII, nel caso di specie mai depositata.
Accertati il superamento della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti ex art. 268, comma 2, CCII e l’insolvenza non transitoria del debitore, il collegio ha aperto la procedura, ricordando che la liquidazione fondata su soli redditi deve durare almeno tre anni e che l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII preclude l’acquisizione di utilità future, con eventuale chiusura immediata ex art. 272, comma 3, CCII in assenza di attivo. Decisione di forte impatto per i servicer e per la difesa dei debitori ceduti.