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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore: la relazione dell’OCC non è presupposto e la convenienza non rileva

Autorità

Tribunale

Sede

Arezzo

Data

01/12/2023

Estensore

Federico Pani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza del creditore art. 268 ccii insolvenza soglia 50.000 euro esdebitazione art. 270 ccii

Massima

Per l'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore ai sensi dell'art. 268 CCII è necessario che il debitore versi in stato di insolvenza, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi euro 50.000 e che, ove richiesta, l'OCC non abbia attestato l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori ex art. 268, comma 3, CCII; non rileva la pendenza di un'iniziativa del debitore meramente preparatoria di una propria domanda di liquidazione, né le valutazioni di convenienza della procedura per il creditore istante, che esulano dal vaglio giudiziale. L'esdebitazione resta un effetto che si produce ex lege al ricorrere delle condizioni degli artt. 278 ss. CCII.

La curatela di un fallimento, creditrice per oltre 50.000 euro in forza di una provvisionale liquidata in sede penale e confermata in appello, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del proprio debitore, il quale si era limitato a proporre un pagamento rateale di 200 euro mensili spalmato su molti anni, confermando così la propria impotenza finanziaria. Il debitore resisteva eccependo, tra l’altro, di aver avviato un’istanza presso l’OCC in vista di una propria domanda di liquidazione controllata.

Il Tribunale di Arezzo verifica i presupposti dell’art. 268 CCII: insolvenza conclamata ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, superamento della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, assenza di attestazione negativa dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo ex art. 268, comma 3, CCII e mancata pendenza di domande di accesso ad altre procedure del titolo IV. La sentenza chiarisce che non esiste alcuna differenza strutturale tra liquidazione aperta su iniziativa del creditore o del debitore, sicché non è concedibile una “sospensione” in attesa dell’iniziativa del debitore stesso, e che le esigenze di continuità lavorativa e di percorso verso l’esdebitazione sono naturalmente tutelate dalla disciplina della procedura, ivi compresi i limiti dell’art. 268, comma 4, CCII sui redditi necessari al mantenimento.

Di interesse anche il bilanciamento tra pubblicità e riservatezza: ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. f), CCII il Tribunale dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet per sei mesi con oscuramento dei dati sensibili, dando continuità a una prassi organizzativa locale. La pronuncia conferma ai creditori la praticabilità della liquidazione controllata “ostile” come strumento di recupero, senza che il debitore possa paralizzarla con iniziative dilatorie.

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