Liquidazione controllata su istanza del creditore: non occorre la pendenza di esecuzioni individuali
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Massima
La domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal creditore ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII non presuppone la pendenza di procedure esecutive individuali contro il debitore, richiedendo soltanto lo stato di insolvenza e debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000 euro. Per la società in liquidazione l'insolvenza va accertata in chiave statica, verificando se gli elementi attivi del patrimonio, assunti nei valori effettivi di realizzo, consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali; le dichiarazioni di tolleranza dei creditori che accettano di attendere il pagamento presuppongono la scadenza del debito e non escludono il superamento della soglia.
Una creditrice munita di decreto ingiuntivo e di sentenza di condanna ha chiesto in via principale l’apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti di una s.r.l. in liquidazione. Il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda principale, accertando sulla base dei bilanci dell’ultimo triennio la natura di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e ha esaminato la domanda subordinata di liquidazione controllata ex art. 268 CCII.
La sentenza chiarisce due questioni interpretative dell’art. 268, comma 2, CCII: in primo luogo, l’apertura su istanza del creditore non richiede la pendenza di esecuzioni individuali, dato che la norma consente la domanda del debitore anche in pendenza di tali procedure senza farne un presupposto; in secondo luogo, la soglia di procedibilità dei 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati può ritenersi superata anche quando i creditori abbiano dichiarato di attendere il pagamento, poiché simili manifestazioni di tolleranza presuppongono logicamente l’avvenuta scadenza del debito. Quanto all’insolvenza, per la società in liquidazione vale il criterio statico-patrimoniale elaborato dalla Cassazione: rileva l’inidoneità dell’attivo, nei valori effettivi di realizzo, a pagare integralmente i debiti.
Accertato un passivo di oltre 206.000 euro a fronte di un attivo di circa 149.000 euro, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore e richiama l’effetto automatico del divieto di azioni esecutive ex artt. 270, comma 5, e 150 CCII. La pronuncia interessa i professionisti che assistono creditori di imprese sotto-soglia, delineando la liquidazione controllata come alternativa concorsuale effettiva alla liquidazione giudiziale.