Liquidazione controllata dell’imprenditore agricolo su istanza del creditore: ammissibile la domanda subordinata
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Massima
L'imprenditore agricolo, sottratto alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, è assoggettabile alla liquidazione controllata su domanda del creditore ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, quando ricorrono lo stato di insolvenza e debiti scaduti e non pagati non inferiori a euro 50.000. È ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata formulata dal creditore in via subordinata rispetto a quella di liquidazione giudiziale, all'esito delle difese del debitore sulla natura agricola dell'attività, trattandosi di domanda fondata sulle medesime circostanze fattuali.
Una società creditrice ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale attivo nell’allevamento di bestiame in forza di contratti di soccida. Il debitore ha eccepito la propria qualità di imprenditore agricolo; all’esito di una consulenza tecnica che ha accertato la prevalenza dell’attività agricola nel triennio, la creditrice ha insistito sulla domanda, formulata in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata, a fronte di un indebitamento complessivo superiore a 2,7 milioni di euro tra banche, fornitori, Erario ed enti previdenziali.
Due le questioni giuridiche: la rilevanza della qualifica di imprenditore agricolo ai fini del riparto tra liquidazione giudiziale, riservata dall’art. 121 CCII ai soli imprenditori commerciali, e liquidazione controllata, accessibile a ogni debitore sovraindebitato ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII; e l’ammissibilità del mutamento del petitum da parte del creditore istante, con domanda di liquidazione controllata svolta in via subordinata dopo le difese del debitore, in mancanza di bilanci pubblicati che rendano conoscibili ex ante i requisiti soggettivi.
Il Tribunale di Padova ha respinto la domanda di liquidazione giudiziale e ha aperto la liquidazione controllata ex artt. 268 e 270 CCII, ritenendo provati l’insolvenza e il superamento della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, e dando continuità all’orientamento che ammette la domanda subordinata fondata sulle medesime circostanze fattuali. La sentenza conferma che la liquidazione controllata su iniziativa del creditore è lo strumento concorsuale di riferimento contro l’imprenditore agricolo insolvente, con indicazioni operative su insinuazioni ex art. 273 CCII, rapporti riepilogativi e chiusura ex art. 276 CCII.