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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata e pignoramento immobiliare pendente: il ricavato non distribuito entra nella massa

Autorità

Tribunale

Sede

Parma

Data

31/10/2023

Estensore

Enrico Vernizzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii esecuzione immobiliare ricavato della vendita spossessamento ricorso congiunto dei coniugi distribuzione

Massima

È ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII. L'apertura della procedura determina lo spossessamento del debitore e l'indisponibilità del suo patrimonio anche con riferimento alle somme ricavate dalla vendita forzata nell'esecuzione individuale pendente: sino a quando il riparto non sia stato attuato con il pagamento effettivo ai creditori, il ricavato è attratto alla massa della liquidazione controllata, poiché solo la materiale apprensione delle somme esaurisce la funzione satisfattiva dell'esecuzione.

Due coniugi sovraindebitati, gravati da debiti derivanti anche da fideiussioni e finanziamenti, hanno chiesto l’apertura della liquidazione controllata mentre era pendente un’esecuzione immobiliare nella quale l’immobile era già stato venduto e il prezzo incassato dalla procedura esecutiva, ma non ancora distribuito ai creditori. Il Tribunale di Parma, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII e l’assenza di alternative percorribili, ha aperto la procedura.

La sentenza affronta due questioni di rilievo sistematico. La prima è l’ammissibilità del ricorso congiunto dei membri della stessa famiglia anche per la liquidazione controllata, risolta positivamente sulla scia dell’orientamento estensivo dell’art. 65 CCII. La seconda, più delicata, riguarda la sorte del ricavato della vendita forzata nell’esecuzione individuale: richiamando l’elaborazione della Cassazione sul rapporto tra fallimento ed espropriazione singolare, il tribunale chiarisce che la funzione satisfattiva dell’esecuzione si esaurisce solo con l’effettivo pagamento ai creditori, sicché le somme non ancora materialmente percepite confluiscono nella massa concorsuale.

Nel dispositivo il tribunale apre la liquidazione controllata, esclude dalla massa la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare e i beni di valore irrisorio, e richiama il liquidatore agli adempimenti ex artt. 270, 273, 275 e 276 CCII, sino al parere sull’esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Per i professionisti la pronuncia offre coordinate operative preziose sul coordinamento tra esecuzioni individuali pendenti e concorso, tema ricorrente nelle liquidazioni controllate con immobili pignorati.

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