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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata del consumatore garante: apertura della procedura e verifica anticipata delle condizioni ostative all’esdebitazione

Autorità

Tribunale

Sede

Lucca

Data

20/12/2023

Estensore

Carmine Capozzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii art. 282 ccii garanzie di firma consumatore esdebitazione relazione occ

Massima

Va dichiarata aperta la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII nei confronti del debitore-consumatore in stato di sovraindebitamento derivante anche da garanzie di firma prestate in favore di un familiare, quando dalla relazione dell'OCC emerga l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura, deve fare pervenire una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCII, al fine di consentire al debitore l'accesso all'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII.

Il Tribunale di Lucca, sezione crisi d’impresa e dell’insolvenza, in composizione collegiale, dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di un debitore-consumatore il cui stato di sovraindebitamento, attestato dalla relazione dell’OCC, derivava dalla complessiva esposizione debitoria personale e dalle garanzie di firma prestate in favore di un familiare, con conseguenti possibili azioni di regresso.

La sentenza verifica i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII: lo stato di sovraindebitamento, l’impossibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni con il reddito disponibile, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e la non assoggettabilità del debitore ad altre procedure concorsuali. Il provvedimento disciplina inoltre in dettaglio gli adempimenti del liquidatore: inventario e programma di liquidazione, formazione dello stato passivo ex art. 201 CCII, trascrizioni e pubblicità, relazioni informative periodiche.

Di particolare interesse pratico è la previsione, già nella sentenza di apertura, dell’obbligo del liquidatore di depositare, decorsi tre anni dall’apertura, una relazione sull’assenza delle condizioni ostative all’esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCII: il Tribunale struttura così, sin dall’inizio, il percorso verso l’esdebitazione di diritto del sovraindebitato, mentre la determinazione delle somme necessarie al mantenimento ex art. 268, comma 4, CCII è rimessa al giudice delegato sulla base della documentazione che il debitore dovrà fornire.

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