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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Quota di stipendio sottratta alla liquidazione controllata: il criterio combinato dell’art. 283, comma 2, CCII, delle spese documentate e dell’art. 545 c.p.c.

Autorità

Tribunale

Sede

Lodi

Data

13/12/2023

Estensore

Francesca Varesano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii art. 283 ccii assegno sociale scala isee mantenimento debitore durata della procedura

Massima

Ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, occorre contemperare le ragioni dei creditori con quelle del debitore e del suo nucleo familiare, muovendo dalla soglia minima definita dall'art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE), per poi valutare le spese di sostentamento documentate e i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. La durata della procedura può essere fissata in quattro anni quando l'attivo proviene quasi esclusivamente dalla quota di stipendio e il debitore vi abbia consentito.

Il Tribunale di Lodi apre la liquidazione controllata richiesta da un lavoratore dipendente sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, il cui attivo è destinato a formarsi quasi esclusivamente con la quota di stipendio eccedente il fabbisogno familiare. La relazione ex art. 269 CCII aveva espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione.

La questione centrale è la quantificazione dell’importo da lasciare al debitore ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII. Il Collegio elabora un criterio operativo in tre passaggi: si parte dalla soglia minima dell’art. 283, comma 2, CCII, pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (DPCM 159/2013); si verificano poi le spese di sostentamento documentate dal ricorrente; si tiene infine conto del limite dei quattro quinti non pignorabili dello stipendio ex art. 545 c.p.c. Nel caso concreto, a fronte di una retribuzione netta di circa 2.000 euro, il Tribunale fissa la quota sottratta alla liquidazione nell’importo delle spese documentate (1.380 euro mensili), intermedio tra la soglia minima e il tetto dell’impignorabilità.

Di rilievo anche la fissazione della durata della procedura in quattro anni, oltre il triennio dell’esdebitazione, giustificata dalla provenienza reddituale dell’attivo e dalla disponibilità espressa dal debitore. La sentenza offre a OCC e liquidatori un metodo replicabile per il calcolo della quota di mantenimento, con obbligo di rendicontazione trimestrale di buste paga ed estratti conto.

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