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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Imprenditore cancellato con debiti misti: niente piano del consumatore, solo liquidazione controllata

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Torino

Data

12/03/2024

Estensore

Corrado Croci

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata nozione di consumatore insolvenza composita imprenditore cancellato direttiva insolvency art. 33 ccii nomina liquidatore reclamo

Massima

Il debitore già socio amministratore di società cancellata dal registro delle imprese, la cui insolvenza sia composita perché derivante sia da debiti personali sia da debiti della cessata attività, non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, stante la nozione oggettiva di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII coordinata con l'art. 33, comma 4, CCII; tale assetto non contrasta con la direttiva (UE) 2019/1023 né con gli artt. 3 e 24 Cost., anche perché l'esdebitazione opera di diritto ex art. 282 CCII decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata. La mancata iscrizione del gestore della crisi all'albo ex art. 356 CCII integra giustificato motivo, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per nominare liquidatore un diverso professionista.

Una debitrice, già socia amministratrice di una società cancellata dal registro delle imprese, gravata sia da debiti riferibili alla cessata attività sia da debiti personali, aveva chiesto in via principale l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in subordine, l’apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale aveva aperto la liquidazione controllata negando la qualifica di consumatore; la debitrice ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, sollevando questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità degli artt. 2, comma 1, lett. e), e 33, comma 4, CCII con la direttiva (UE) 2019/1023 e questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., contestando inoltre la nomina di un liquidatore diverso dal gestore della crisi.

La Corte d’Appello di Torino, muovendo dal decreto del Primo Presidente della Cassazione n. 22699/2023 e da Cass. n. 1869/2016, ribadisce la nozione oggettiva di consumatore, fondata sulla natura delle obbligazioni da ristrutturare: in caso di insolvenza composita l’art. 33, comma 4, CCII preclude all’imprenditore cancellato l’accesso agli strumenti negoziali, residuando la liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII. La direttiva Insolvency non impone una diversa soluzione, poiché non disciplina il sovraindebitamento della persona fisica non imprenditore e i considerando 21 e 84 non hanno portata vincolante; la questione di costituzionalità è manifestamente infondata, anche perché l’esdebitazione opera di diritto ex art. 282 CCII decorsi tre anni dall’apertura, pure in caso di chiusura anticipata ex artt. 233 e 276 CCII.

Quanto alla designazione del liquidatore, la Corte chiarisce che i giustificati motivi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII costituiscono categoria aperta, nella quale rientra la mancata iscrizione del gestore indicato dal debitore all’albo unico ex art. 356 CCII. Il reclamo è stato integralmente respinto, con conferma della sentenza di apertura. Pronuncia di riferimento sul trattamento dei debiti misti dell’ex imprenditore e sui rapporti tra Codice della crisi e direttiva Insolvency.

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