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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Il creditore fondiario puo’ proseguire l’esecuzione individuale anche dopo l’apertura della liquidazione controllata

Autorità

Tribunale

Sede

Larino

Data

17/10/2023

Estensore

Rinaldo d'Alonzo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata credito fondiario art. 41 tub art. 270 ccii esecuzione individuale improseguibilita' riparto

Massima

Il rinvio integrale e senza clausola di compatibilita' che l'art. 270, comma 5, CCII opera all'art. 150 CCII importa nella liquidazione controllata non solo la regola dell'improseguibilita' delle azioni esecutive individuali, ma anche la salvezza delle diverse disposizioni di legge, tra cui l'art. 41, comma 2, TUB: l'esecuzione promossa dal creditore fondiario prosegue pertanto anche dopo l'apertura della liquidazione controllata, con attribuzione al creditore della quota di ricavato corrispondente al credito ipotecario nei limiti dell'ammissione, anche provvisoria, al passivo. Le spese degli ausiliari dell'esecuzione sono liquidate dal giudice dell'esecuzione e poste a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione, salva insinuazione al passivo concorsuale.

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare promossa da un creditore fondiario, il liquidatore della liquidazione controllata aperta nei confronti della debitrice esecutata chiedeva al giudice dell’esecuzione, previo subentro autorizzato dal giudice delegato, l’attribuzione alla procedura concorsuale del ricavato della vendita, dedotte le spese prededucibili, assumendo l’improseguibilita’ dell’esecuzione individuale.

Il provvedimento ricostruisce sistematicamente i rapporti tra procedure di sovraindebitamento ed esecuzioni individuali nel passaggio dalla legge n. 3/2012 al Codice della crisi, evidenziando il mutamento di paradigma: mentre l’art. 14-quinquies della legge n. 3/2012 sanciva un’improseguibilita’ senza eccezioni, l’art. 270, comma 5, CCII richiama integralmente l’art. 150 CCII, che fa salve le diverse disposizioni di legge. Ne consegue, secondo il tribunale, l’applicazione diretta (non analogica) dell’art. 41, comma 2, TUB, riferito alla liquidazione giudiziale in forza dell’art. 349 CCII: il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata, procedura strutturalmente sovrapponibile alla liquidazione giudiziale del soggetto non fallibile, pena un’irragionevole disparita’ di trattamento.

Il giudice dell’esecuzione rigetta quindi l’istanza di improseguibilita’ e dispone la prosecuzione della procedura, precisando che il fondiario si soddisfa sul ricavato nei limiti dell’ammissione al passivo concorsuale e che la graduazione delle prededuzioni resta governata dalla sede concorsuale. La pronuncia, che si inserisce in un contrasto interpretativo acceso (di segno opposto, ad esempio, Trib. Ivrea), e’ di immediato rilievo per liquidatori e creditori ipotecari nella gestione delle esecuzioni pendenti.

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