Il privilegio processuale fondiario ex art. 41 TUB è opponibile anche alla liquidazione controllata
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Massima
In sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Corte di Cassazione enuncia il principio per cui il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII. Il rinvio materiale e recettizio operato dall'art. 270, comma 5, CCII all'art. 150 CCII, privo di clausola di compatibilità, include anche la clausola di salvezza delle diverse disposizioni di legge, tra cui l'art. 41, comma 2, TUB, senza che ciò integri un'applicazione analogica di norma eccezionale vietata dall'art. 14 preleggi.
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato da un tribunale di merito nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi: una debitrice ammessa alla liquidazione controllata da sovraindebitamento aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile l’espropriazione immobiliare promossa dalla cessionaria di un credito fondiario, ma il giudice, ritenendo operante l’art. 41, comma 2, TUB, aveva disposto la prosecuzione della procedura esecutiva individuale.
La Prima Sezione civile affronta due questioni: la sopravvivenza del privilegio processuale fondiario all’entrata in vigore del Codice della crisi e la sua estensibilità alla liquidazione controllata. Sul primo punto, la Corte valorizza l’art. 349 CCII sulla sostituzione dei termini fallimentari e la clausola di salvezza mantenuta nell’art. 150 CCII. Sul secondo, qualifica il richiamo dell’art. 270, comma 5, CCII agli artt. 150 e 151 CCII come rinvio materiale e recettizio “secco”, non sottoposto a vaglio di compatibilità, che importa anche l’eccezione al divieto di azioni esecutive individuali; esclude inoltre la violazione del divieto di analogia per le norme eccezionali, poiché rinvio normativo e analogia sono incompatibili.
La Cassazione enuncia quindi il principio di diritto per cui il creditore fondiario può iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche dopo l’apertura della liquidazione controllata. Si tratta di un arresto di grande impatto pratico per liquidatori e debitori sovraindebitati: l’immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario può essere espropriato fuori dal concorso, ferma la facoltà di intervento del liquidatore e la necessità per il creditore di partecipare al riparto endoconcorsuale per l’eventuale residuo.