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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Il liquidatore controllato può intervenire nell’esecuzione individuale pendente, anche fondiaria

Autorità

Tribunale

Sede

Modena

Data

03/03/2023

Estensore

Carlo Bianconi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 274 ccii art. 270 ccii esecuzione forzata credito fondiario art. 41 tub subentro del liquidatore

Massima

Pur in assenza nel CCII di una norma corrispondente all'art. 14-novies, comma 2, della legge 3/2012, il liquidatore della liquidazione controllata può essere autorizzato ai sensi dell'art. 274 CCII a intervenire e subentrare nella procedura esecutiva individuale pendente sui beni del debitore, in forza dei richiami operati dagli artt. 270, comma 5, 272, comma 2, e 275, comma 2, CCII alla disciplina della liquidazione giudiziale e dell'esigenza di salvaguardare il concorso dei creditori. Il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB non si estende alla liquidazione controllata, poiché il rinvio all'art. 150 CCII consente eccezioni allo stay solo ove previste da una legge che si riferisca espressamente a tale procedura, sicché il liquidatore può ottenere l'improcedibilità anche dell'esecuzione fondiaria.

In una liquidazione controllata familiare aperta nei confronti di tre debitori, il liquidatore si costituisce in una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca senza prima chiedere l’autorizzazione al giudice delegato, instando poi per la ratifica del proprio intervento. Il giudice delegato del Tribunale di Modena coglie l’occasione per fare il punto sui rapporti tra liquidazione controllata ed esecuzioni individuali pendenti.

Il decreto affronta due questioni: l’ammissibilità dell’intervento del liquidatore nell’esecuzione singolare, non più espressamente prevista dopo l’abrogazione dell’art. 14-novies della legge 3/2012, e la sorte del privilegio processuale fondiario ex art. 41 TUB. Sul primo punto, il giudice valorizza i richiami testuali degli artt. 270, comma 5, 272, comma 2, 274 e 275, comma 2, CCII alla disciplina della liquidazione giudiziale, oltre all’esigenza sistematica di tutela del concorso. Sul secondo, esclude l’estensione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata: l’eccezione allo stay richiede una norma che contempli espressamente tale procedura, e un’interpretazione estensiva violerebbe i principi della legge delega n. 155/2017.

Il liquidatore viene quindi autorizzato ex art. 274 CCII a intervenire nell’esecuzione, anche al fine di ottenerne l’improcedibilità ove proficuo per la massa. La pronuncia offre ai liquidatori una chiara road map operativa: necessità di autorizzazione preventiva del giudice delegato, facoltà di subentro o di arresto dell’esecuzione e contestazione del privilegio fondiario nelle procedure da sovraindebitamento.

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