Il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione individuale dopo l’apertura della liquidazione controllata
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Massima
Nella liquidazione controllata il privilegio processuale del creditore fondiario di cui all'art. 41, comma 2, TUB continua a operare: il rinvio recettizio che l'art. 270, comma 5, CCII opera all'art. 150 CCII deve intendersi riferito non solo alla regola dell'improseguibilità delle azioni esecutive individuali, ma anche alla clausola di salvezza delle diverse disposizioni di legge ivi contenuta, segnando una rilevante discontinuità rispetto all'art. 14-quinquies della legge 3/2012. Va pertanto revocata la sospensione e disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita, fermo restando che la soddisfazione definitiva del creditore fondiario dovrà avvenire in sede concorsuale.
Dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione del patrimonio di un debitore sovraindebitato, il giudice dell’esecuzione sospende le procedure esecutive immobiliari riunite pendenti nei suoi confronti. I creditori procedenti, titolari di crediti fondiari, chiedono la revoca della sospensione invocando il privilegio processuale dell’art. 41 TUB, mentre la difesa del debitore insiste per l’improseguibilità.
L’ordinanza ricostruisce il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito sull’estensione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata, dando conto degli argomenti contrapposti. Il giudice dell’esecuzione aderisce alla tesi della proseguibilità: il rinvio “secco” che l’art. 270, comma 5, CCII opera all’art. 150 CCII ha natura recettizia e incorpora anche la clausola “salvo diversa disposizione di legge”, la quale sarebbe altrimenti priva di significato; diversamente dall’art. 14-quinquies della legge 3/2012, che vietava in assoluto le azioni esecutive, il codice della crisi ha quindi aperto uno spazio all’azione individuale del creditore fondiario anche nel sovraindebitamento.
Viene così revocata la sospensione e disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita, con la precisazione che la collocazione definitiva del ricavato dovrà comunque avvenire nella sede concorsuale. La pronuncia, di segno opposto rispetto ad altri orientamenti coevi, è centrale per banche, servicer e liquidatori nella gestione delle esecuzioni fondiarie pendenti al momento dell’apertura della liquidazione controllata.