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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Credito fondiario e liquidazione controllata: per la Procura Generale il privilegio processuale ex art. 41 TUB non è opponibile

Autorità

Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

26/04/2024

Estensore

Giovanni Battista Nardecchia

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata credito fondiario art. 41 tub privilegio processuale rinvio pregiudiziale azioni esecutive art. 150 ccii

Massima

Secondo le conclusioni del Procuratore Generale rese nel rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., il privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB, che consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale, è opponibile solo nella liquidazione giudiziale, in forza della successione identitaria con il fallimento sancita dall'art. 349 CCII, e non anche nella liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII: la norma del TUB è eccezionale e insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva, e il rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII all'art. 150 CCII non ne comporta l'estensione. Il liquidatore può comunque subentrare nelle procedure esecutive pendenti, in virtù del richiamo dell'art. 275, comma 2, CCII alla disciplina delle vendite nella liquidazione giudiziale, previa autorizzazione del giudice delegato ex art. 274 CCII.

Nell’ambito di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la prosecuzione di un’esecuzione immobiliare promossa da un creditore fondiario nonostante l’apertura della liquidazione controllata a carico della debitrice, il giudice dell’esecuzione disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo se il privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB sia opponibile a fronte dell’apertura delle procedure concorsuali del CCII e, in particolare, della liquidazione controllata. Il documento raccoglie le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale per l’udienza pubblica.

La requisitoria ricostruisce anzitutto la nozione di concorsualità nel CCII, ritenendo estensibili gli approdi della giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare, per poi esaminare la sorte del privilegio fondiario nelle singole procedure: piena operatività delle misure protettive senza eccezioni nel concordato preventivo, negli accordi, nel PRO e nel concordato semplificato, nonché nel piano del consumatore (art. 70 CCII) e nel concordato minore (art. 78 CCII). Quanto alla liquidazione controllata, si afferma che il liquidatore può subentrare nelle esecuzioni pendenti grazie al richiamo dell’art. 275, comma 2, CCII all’art. 216 CCII, con autorizzazione del giudice delegato ex art. 274 CCII; mentre il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII all’art. 150 CCII non estende l’eccezione fondiaria, fondata su una norma eccezionale, l’art. 41, comma 2, TUB, riferita testualmente al solo fallimento e dunque, per il tramite dell’art. 349 CCII, alla sola liquidazione giudiziale.

Il Procuratore Generale chiede pertanto alla Corte di enunciare il principio per cui il privilegio processuale fondiario è opponibile nella liquidazione giudiziale ma non nelle altre procedure concorsuali e, in particolare, nella liquidazione controllata. Posizione di grande rilievo pratico per i rapporti tra esecuzioni fondiarie e procedure di sovraindebitamento, in attesa della decisione della Suprema Corte.

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