Il privilegio fondiario ex art. 41 TUB non opera nella liquidazione controllata
Keyword
Massima
L'art. 41, comma 2, TUB, che consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale dopo l'apertura del concorso, e' norma speciale derogatoria della par condicio creditorum, insuscettibile di applicazione analogica oltre i casi previsti (art. 14 preleggi): poiche' per effetto dell'art. 349 CCII essa si riferisce alla sola liquidazione giudiziale, l'esecuzione promossa dal fondiario non puo' proseguire dopo l'apertura della liquidazione controllata, ferma l'improseguibilita' ex artt. 270, comma 5, e 150 CCII. Resta salvo il diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi in via prioritaria sul ricavato, potendo il liquidatore essere autorizzato a recuperare il residuo trattenuto dalla procedura esecutiva.
Il liquidatore di una liquidazione controllata chiedeva al giudice delegato l’autorizzazione a intervenire in una procedura esecutiva immobiliare gia’ pendente all’apertura della procedura e proseguita dal creditore fondiario ex art. 41 TUB, al fine di apprendere il residuo del ricavato della vendita ancora trattenuto dall’esecuzione individuale.
Il Tribunale di Ivrea affronta la questione, oggetto di vivace contrasto nella giurisprudenza di merito, dell’operativita’ del privilegio processuale fondiario nella liquidazione controllata, e la risolve in senso negativo: l’art. 41, comma 2, TUB e’ una disposizione eccezionale che comprime la par condicio creditorum e, come tale, non e’ applicabile in via analogica al di fuori dei casi espressi; il riferimento testuale al fallimento, oggi sostituito dalla liquidazione giudiziale ex art. 349 CCII, non si estende alla liquidazione controllata. Depone nello stesso senso la legge delega n. 155/2017, che imponeva il ridimensionamento delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, anche fondiari. Il giudice richiama la giurisprudenza di merito formatasi sull’omologa questione nella liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della legge n. 3/2012.
Pur correggendo il percorso motivazionale proposto dal liquidatore, il giudice delegato autorizza comunque il recupero delle somme residue presso la procedura esecutiva, riconoscendo al fondiario il diritto di soddisfarsi in via prioritaria sul ricavato in sede concorsuale. Il decreto, di segno opposto a quello coevo del Tribunale di Larino, testimonia il contrasto che ha condotto al rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. rimesso alla Prima Sezione della Cassazione.