Concordato minore liquidatorio: voto del creditore fiscale (non dell’agente della riscossione), silenzio-assenso e omologazione
Keyword
Massima
Nel concordato minore di natura liquidatoria (art. 74, comma 2, CCII), con riferimento ai crediti iscritti a ruolo la manifestazione di voto compete all'ente titolare del credito e non all'agente della riscossione, legittimato a esprimersi soltanto sui propri aggi e spese di riscossione. Sono ammissibili modifiche della proposta anche successive al voto, purché migliorative del trattamento dei creditori, e il consenso dei chirografari può formarsi per silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII. Raggiunte le maggioranze e risultando minoritario il voto contrario, il concordato — sorretto dalla finanza esterna apportata da un terzo — è omologabile ai sensi dell'art. 80 CCII.
Con sentenza del 12 novembre 2025 il Tribunale di Bolzano ha omologato un concordato minore di natura liquidatoria (art. 74, comma 2, CCII) sorretto dalla finanza esterna (€ 75.000) apportata dal figlio del socio accomandatario della debitrice. Il Tribunale ha chiarito che, per i crediti iscritti a ruolo, il diritto di voto spetta all’ente titolare del credito (nella specie l’Agenzia delle Entrate, che aveva poi espresso parere favorevole) e non all’agente della riscossione, abilitato a pronunciarsi solo sui propri aggi e spese. Ha inoltre ritenuto ammissibili le modifiche migliorative della proposta intervenute dopo il voto e valorizzato il silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII per i creditori chirografari minori. Verificate le maggioranze e ritenuto non determinante il voto contrario residuo, ha disposto l’omologazione ex art. 80 CCII.