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Giurisprudenza
Concordato Minore

Omologato il concordato minore familiare degli ex soci garanti di società fallita: gli atti in frode vanno accertati, non presunti

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

30/11/2023

Estensore

Francesca Miconi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore procedura familiare art. 66 ccii omologazione atti in frode finanza esterna voto dei creditori art. 79 ccii

Massima

Nel concordato minore in forma familiare ex artt. 66 e 74 ss. CCII proposto da coniugi ex soci e garanti di una società dichiarata fallita, il dissenso dell'amministrazione finanziaria fondato sulla pendenza di indagini penali per bancarotta a carico di uno dei proponenti non osta all'omologazione ai sensi degli artt. 80 e 81 CCII, quando dall'istruttoria non emergano condotte distrattive o decettive concretamente accertate; raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 CCII, il giudizio di ammissibilità e fattibilità del piano, sostenuto da finanza esterna che aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, conduce all'omologa del concordato.

Due coniugi conviventi, ex soci limitatamente responsabili e garanti di una società dichiarata fallita dopo un tentativo di concordato preventivo, hanno proposto un concordato minore in forma familiare ex artt. 66 e 74 CCII. A fronte di passivi rispettivamente di circa 2 milioni e 934 mila euro, la proposta, articolata in ventitré classi, prevedeva la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, il pagamento dei privilegiati nei limiti di capienza e dei chirografari al 3,39%, con apporto di rilevante finanza esterna da parte di familiari. Le votazioni hanno fatto registrare ampie maggioranze favorevoli, con il solo dissenso dell’Agenzia delle Entrate.

La questione centrale riguardava la rilevanza, ai fini dell’omologazione, delle indagini penali per bancarotta fraudolenta pendenti a carico di uno dei proponenti quale ex amministratore della società fallita. Il Tribunale, sulla scorta dell’ampia relazione del commissario giudiziale, ha escluso che l’operazione di affitto d’azienda a una newco, funzionale a un concordato in continuità indiretta poi dichiarato inammissibile anche per effetto della crisi pandemica, integrasse attività frodatoria o distrattiva, valorizzando l’utilità obiettiva dell’operazione per i creditori; ha inoltre evidenziato che alla coproponente non era addebitabile alcuna condotta e che il ritardo nella rilevazione della perdita del capitale non poteva considerarsi ingannevole verso creditori bancari professionalmente qualificati.

La sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 80 e 81 CCII, omologa il concordato e dichiara chiusa la procedura, con obbligo dell’OCC di riferire semestralmente sull’esecuzione. Per i professionisti, la pronuncia conferma che la mera pendenza di indagini penali non costituisce automatica causa ostativa all’omologa del concordato minore, occorrendo un accertamento concreto di condotte in frode ai creditori, e valorizza il ruolo della finanza esterna ex art. 74, comma 2, CCII.

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