Omologato il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato: l’art. 33, comma 4, CCII riguarda solo gli imprenditori collettivi
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Massima
La preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII all'accesso al concordato minore da parte dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese deve intendersi riferita ai soli imprenditori collettivi, la cui cancellazione determina l'estinzione definitiva del soggetto; ne consegue che l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività può proporre concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Raggiunte le maggioranze di cui all'art. 79 CCII e verificate ammissibilità giuridica e fattibilità del piano, il tribunale omologa il concordato con sentenza ai sensi dell'art. 80 CCII.
Una debitrice, già titolare di una ditta individuale cancellata dal registro delle imprese, aveva proposto un concordato minore liquidatorio ex artt. 74 e ss. CCII fondato sull’apporto di finanza esterna, con previsione di pagamento delle prededuzioni, dei creditori privilegiati e di una quota dei chirografari. La proposta, comunicata ai creditori, aveva raggiunto l’approvazione di circa l’88% dei crediti ammessi al voto.
Il Tribunale di Mantova affronta la questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, dell’applicabilità all’imprenditore individuale della preclusione di cui all’art. 33, comma 4, CCII: aderendo all’orientamento più favorevole al debitore, la sentenza circoscrive il divieto agli imprenditori collettivi, per i quali la cancellazione comporta l’estinzione definitiva del soggetto giuridico, mentre la persona fisica sopravvive alla cessazione dell’attività e conserva l’esigenza di regolare la propria esposizione con uno strumento diverso dalla mera liquidazione. La pronuncia verifica quindi il raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII, l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, anche alla luce della relazione del gestore sull’esito del voto.
Il concordato minore viene omologato con sentenza ex art. 80 CCII, con vigilanza del gestore della crisi sull’esecuzione e pubblicità nel registro delle imprese. La decisione si pone in consapevole contrasto con l’orientamento restrittivo avallato dal decreto della Prima Presidente della Cassazione del 26 luglio 2023 e testimonia la perdurante divaricazione della giurisprudenza di merito sull’accesso dell’ex imprenditore individuale al concordato minore.