Concordato minore in continuità: omologazione con plusvalore da continuità (priorità relativa) e finanza esterna
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Massima
In sede di omologazione del concordato minore in continuità (art. 80 CCII), il Tribunale verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII e l'assenza di contestazioni, restando preclusa la valutazione di convenienza economica. È omologabile la proposta che, mediante il plusvalore da continuità ripartito secondo la regola della priorità relativa e l'apporto di finanza esterna, assicura ai creditori privilegiati falcidiati un soddisfacimento superiore a quello ricavabile dall'alternativa della liquidazione controllata.
Con sentenza del 14 gennaio 2026 il Tribunale di Napoli (VII Sezione Civile) ha omologato, ai sensi dell’art. 80 CCII, un concordato minore in continuità d’impresa proposto da un professionista in stato di sovraindebitamento. Il Giudice ha ribadito che, in sede di omologa, il controllo verte sull’ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano, sul raggiungimento delle maggioranze ex art. 79 CCII e sull’assenza di contestazioni, mentre resta preclusa la valutazione della convenienza economica. La proposta prevedeva il pagamento dei creditori mediante il “plusvalore di continuità” (ripartito secondo la regola della priorità relativa) e l’apporto di finanza esterna del coniuge e di un terzo, assicurando il pagamento integrale delle prededuzioni e una soddisfazione dei privilegiati e dei chirografari superiore a quella ricavabile dalla liquidazione controllata. Raggiunta la maggioranza (82,04%, anche per silenzio-assenso), il Tribunale ha omologato la proposta.