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Giurisprudenza
Concordato Minore

Omologato il concordato minore in continuità indiretta dell’impresa agricola con affitto e cessione d’azienda

Autorità

Tribunale

Sede

Ancona

Data

11/12/2023

Estensore

Maria Letizia Mantovani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore impresa agricola omologazione art. 79 ccii art. 80 ccii affitto d'azienda continuità indiretta silenzio-assenso

Massima

Va omologato ai sensi dell'art. 80 CCII il concordato minore proposto da una società cooperativa agricola fondato sulla prosecuzione dell'attività mediante affitto d'azienda e su una proposta irrevocabile di acquisto subordinata all'omologa, con impegno a indire una procedura competitiva, quando siano raggiunte le maggioranze previste dall'art. 79 CCII e il pagamento dei creditori privilegiati non sia inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, in caso di liquidazione ex art. 74, comma 2, CCII; il voto tardivamente espresso dal creditore si considera non pervenuto e dunque favorevole, secondo il meccanismo del silenzio-assenso.

Una società cooperativa agricola in stato di sovraindebitamento ha proposto un concordato minore ex artt. 74 ss. CCII imperniato sulla gestione interinale dell’azienda tramite contratto di affitto e su una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda per 2.200.000 euro, subordinata all’omologazione e accompagnata dall’impegno a indire una procedura competitiva per massimizzare il realizzo. L’attivo complessivo preventivato di oltre 2,5 milioni di euro, integrato dalla cessione di partecipazioni e dall’incasso di crediti, è destinato al pagamento integrale delle prededuzioni e dei privilegiati generali di grado poziore, a percentuali decrescenti per gli altri privilegiati e al 9% per le sette classi di creditori degradati al chirografo.

Il Tribunale di Ancona, dichiarata aperta la procedura di omologazione ex art. 78 CCII, ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 79 CCII, precisando che il voto sfavorevole tardivamente espresso da un istituto di credito andava considerato come non pervenuto e quindi favorevole, in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, e che comunque non avrebbe mutato l’esito della classe. Verificato, ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII, che il pagamento dei privilegiati non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, e richiamato il parere favorevole dell’OCC nella relazione particolareggiata ex art. 76 CCII sulla fattibilità e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, il collegio ha omologato il concordato.

La sentenza dispone le cautele esecutive tipiche: vendite e cessioni tramite procedure competitive sotto il controllo dell’OCC, vigilanza semestrale sull’esecuzione e obbligo di segnalazione di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell’omologazione. La pronuncia conferma la piena praticabilità del concordato minore in continuità indiretta per le imprese agricole, soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, con strutture negoziali mutuate dal concordato preventivo.

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