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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato: il divieto dell’art. 33, co. 4, CCII vale solo per le società e il dissenso del Fisco è superabile se la proposta è più conveniente della liquidazione controllata

Autorità

Tribunale

Sede

Vicenza

Data

13/03/2025

Estensore

Davide Ciutto

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore imprenditore cancellato art. 33 ccii finanza esterna convenienza liquidazione controllata agenzia delle entrate

Massima

Il divieto di accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsto dall'art. 33, comma 4, CCII per il debitore cancellato dal registro delle imprese deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato come riferito alle sole società: l'ex imprenditore individuale cancellato può quindi proporre concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, purché apporti risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile. In presenza di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria, il concordato può essere omologato ex art. 80 CCII quando, anche sulla base della relazione dell'OCC, la proposta risulti più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, valutando il valore di realizzo effettivo dei cespiti, ivi comprese le partecipazioni societarie prive di concrete prospettive di alienazione.

Un ex imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese e oggi lavoratore dipendente, ha chiesto l’omologazione di un concordato minore per debiti interamente derivanti dalla pregressa attività, pari a oltre 157.000 euro in prevalenza verso INPS, INAIL ed Erario. Il piano, sorretto da 26.000 euro di finanza esterna apportata da un terzo e da versamenti mensili per trenta mesi, prevedeva il pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati di primo grado e percentuali ridotte per gli altri crediti. L’Agenzia delle Entrate ha negato l’adesione eccependo l’inammissibilità della domanda ex art. 33, comma 4, CCII, l’erronea valutazione della diligenza del debitore ex art. 76 CCII e la non convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

La sentenza affronta in primo luogo la questione, assai dibattuta, dell’accesso dell’imprenditore individuale cancellato: il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII va riferito alle sole società, pena un’irragionevole disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto al professionista cancellato dall’albo, al socio illimitatamente responsabile e al garante, come confermato dalla relazione del massimario della Cassazione n. 10/2025; resta fermo che il concordato minore liquidatorio esige l’apporto di risorse esterne apprezzabili ex art. 74, comma 2, CCII. In secondo luogo, il giudice verifica analiticamente la convenienza della proposta per l’amministrazione finanziaria rispetto alla liquidazione controllata, anche con riguardo al valore di realizzo della partecipazione societaria del debitore, ritenuto sostanzialmente irrealizzabile in sede competitiva.

Accertato che il piano assicura all’Erario e agli enti previdenziali un trattamento migliore dell’alternativa liquidatoria, il tribunale ha omologato il concordato minore ex art. 80 CCII, mandando all’OCC per l’esecuzione e la vigilanza ex artt. 81 e 82 CCII. La pronuncia consolida l’orientamento favorevole all’accesso degli ex imprenditori individuali al concordato minore e offre un paradigma di giudizio di convenienza nel cram down erariale.

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