Concordato minore liquidatorio con assuntore: ammissibilita’ e prededuzione dei professionisti limitata al 75%
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Massima
E' ammissibile la proposta di concordato minore di tipo liquidatorio con assuntore, il cui apporto aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori, presentata dall'ex socio e amministratore di societa' in liquidazione giudiziale per debiti in larga parte derivanti da fideiussioni; la verifica demandata al tribunale ex art. 78 CCII e' limitata all'ammissibilita' e alla legalita' formale, restando rimessa ai creditori e alla sede di omologa ex art. 80 CCII ogni valutazione sulla convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. I compensi dei professionisti che hanno assistito il debitore, diversi dall'OCC, sono prededucibili nei limiti del 75%, fermo quanto previsto dall'art. 81, comma 4, CCII.
Un debitore, ex socio e amministratore di una societa’ dichiarata in liquidazione giudiziale, la cui esposizione derivava prevalentemente da fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni sociali oltre che da debiti personali, proponeva un concordato minore liquidatorio fondato sulle liquidita’ messe a disposizione da un terzo assuntore dell’intero onere concordatario, subordinatamente all’omologa, con pagamento integrale delle prededuzioni, del 79,5% al creditore ipotecario e del 10% ai chirografari.
Il decreto chiarisce il perimetro soggettivo dell’istituto: l’art. 74, comma 1, CCII ammette al concordato minore tutti i debitori sovraindebitati ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, escluso il consumatore, e nulla osta a una proposta liquidatoria con assuntore quando l’apporto esterno aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Quanto al sindacato giudiziale, la verifica ex art. 78 CCII e’ circoscritta alla legalita’ formale e alla completezza documentale ex artt. 75 e 76 CCII, mentre la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, da intendersi come liquidazione controllata, e’ rimessa al voto dei creditori e all’eventuale giudizio di omologa ex art. 80 CCII. Sul fronte delle prededuzioni, il tribunale conferma il proprio orientamento che limita al 75% la prededucibilita’ dei compensi dei professionisti che hanno assistito il ricorrente, fatto salvo il compenso dell’OCC ex art. 81, comma 4, CCII.
La procedura viene dichiarata aperta con concessione delle misure protettive sino alla definitivita’ dell’omologa e assegnazione ai creditori del termine per esprimere il voto con meccanismo del silenzio-assenso. Il provvedimento interessa i professionisti per la legittimazione dell’ex amministratore garante, per lo schema del concordato minore con assuntore e per il trattamento delle spese di assistenza tecnica.