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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore del professionista senza partita IVA: ammissibile con finanza esterna e omologabile con cram down fiscale

Autorità

Tribunale

Sede

Bari

Data

06/03/2025

Estensore

Raffaella Simone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore professionista partita iva cessata finanza esterna cram down fiscale art. 80 ccii convenienza liquidazione controllata

Massima

Il professionista non più titolare di partita IVA è legittimato a proporre concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII anche in difetto di continuità professionale, purché la proposta sia sorretta da apprezzabili risorse esterne: la preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII, riferita all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, non è estensibile a categorie non espressamente contemplate. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il giudice omologa il concordato anche in mancanza di adesione determinante dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, da valutarsi con riferimento al solo attivo acquisibile nel triennio anteriore all'esdebitazione.

Un architetto, cessata la partita IVA e divenuto lavoratore dipendente, proponeva al Tribunale di Bari un concordato minore per regolare un’esposizione di circa 86.000 euro derivante dalla pregressa attività professionale, mettendo a disposizione 25.000 euro di finanza esterna, senza prospettive di continuità professionale.

La sentenza scioglie anzitutto il nodo della legittimazione: la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII, che rende inammissibile la domanda dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese (lettura avallata dal decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699/2023), ha natura eccezionale e non si estende al professionista che abbia chiuso la partita IVA, il quale può quindi proporre concordato minore non in continuità purché sorretto da apprezzabile finanza esterna ex art. 74, comma 2, CCII. Quanto alle maggioranze ex art. 79 CCII, non raggiunte per il voto contrario determinante dell’agente della riscossione e dell’ente previdenziale, il tribunale applica il cram down dell’art. 80, comma 3, CCII, giudicando la proposta conveniente rispetto alla liquidazione controllata: l’attivo dell’alternativa va computato nei limiti delle quote di reddito acquisibili nel triennio fino all’esdebitazione, risultando inferiore alla somma offerta.

Il concordato minore è stato pertanto omologato, con chiusura della procedura. La decisione amplia in modo significativo l’accesso allo strumento per i professionisti cessati e conferma il criterio triennale di comparazione con l’alternativa liquidatoria.

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