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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuita’ indiretta: apertura della procedura con affitto d’azienda e misure protettive

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

17/10/2023

Estensore

Antonella Rimondini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuita' indiretta art. 74 ccii affitto d'azienda misure protettive art. 78 ccii impresa minore

Massima

E' ammissibile il concordato minore in continuita' indiretta ex art. 74, comma 1, CCII proposto dall'impresa minore che ponga a disposizione dei creditori i canoni dell'affitto d'azienda, il corrispettivo della futura cessione dell'azienda affittata e finanza esterna; verificati i presupposti di cui agli artt. 75, 76 e 77 CCII, il giudice dichiara aperta la procedura ex art. 78 CCII e, su istanza del debitore, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari fino alla definitivita' dell'omologazione. Non occorre la nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII quando l'azienda e' in affitto da epoca anteriore al deposito della domanda e difettano particolari esigenze di vigilanza.

Il titolare di una ditta individuale qualificabile come impresa minore proponeva un concordato minore in continuita’ indiretta, mettendo a disposizione dei creditori i canoni di un contratto triennale di affitto d’azienda gia’ in corso, il pagamento del magazzino prelevato a consumo dall’affittuaria, il corrispettivo della vendita dell’azienda ai valori di perizia e un apporto di finanza esterna a fine piano, con domanda elaborata con l’ausilio del gestore della crisi e corredata della relazione particolareggiata ex art. 76 CCII.

Il Tribunale di Bologna verifica i presupposti di accesso: la qualifica di soggetto sovraindebitato ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, la non assoggettabilita’ a liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali, l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII e la completezza documentale ex art. 75 CCII. Riconosciuta la natura di concordato in continuita’ indiretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, CCII, il giudice dispone l’apertura della procedura e la sottoposizione della proposta al voto dei creditori secondo il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 79 CCII, accordando il divieto di azioni esecutive e cautelari fino alla definitivita’ dell’omologa.

Di particolare interesse pratico e’ l’esclusione della nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII: quando l’azienda e’ affidata in affitto a terzi da epoca antecedente alla domanda, non ricorrono le esigenze di vigilanza che giustificano l’organo. Il decreto ribadisce inoltre che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice ex art. 78, comma 5, CCII, con istanze da accompagnare con specifica relazione e parere del gestore della crisi.

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