Concordato minore del professionista: classamento obbligatorio dei crediti fiscali falcidiati e nomina del commissario giudiziale
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Massima
Nel concordato minore l'art. 85, comma 2, CCII, applicabile in forza del rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII, impone il classamento separato dei crediti tributari dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, anche per la parte chirografaria, con riflessi sul calcolo della doppia maggioranza ex art. 79 CCII; spetta al tribunale, sin dall'apertura ex art. 78 CCII, il controllo sulla corretta formazione delle classi. La richiesta di sospensione delle procedure esecutive impone la nomina del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, lett. a), CCII, in deroga all'art. 65, comma 3, CCII.
Un professionista dell’area sanitaria, gravato da un mutuo ipotecario sfociato in esecuzione immobiliare sulla casa di abitazione, ha proposto un concordato minore in continuità professionale ex artt. 74 e ss. CCII: piano di durata di otto anni alimentato dai flussi dell’attività e da finanza esterna familiare, con tre classi di creditori e soddisfazione del creditore ipotecario nei limiti della capienza del bene, oltre alla richiesta di sospensione dell’asta imminente.
Il decreto di apertura compie una ricognizione sistematica delle verifiche rimesse al giudice ex artt. 77 e 78 CCII: requisiti soggettivi e oggettivi, assenza di precedenti esdebitazioni e di atti in frode, completezza della documentazione ex artt. 75 e 76 CCII. Due i passaggi di maggiore interesse: l’applicazione al concordato minore dell’art. 85, comma 2, CCII, che impone la classe separata per i crediti tributari falcidiati anche nella parte chirografaria, con correzione officiosa delle classi proposte ai fini della doppia maggioranza ex art. 79 CCII e separazione della posizione del creditore ipotecario degradato; e la nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII, ritenuta necessaria quando sia richiesta la sospensione di un’esecuzione in corso, a garanzia del bilanciamento degli interessi contrapposti.
Il Tribunale di Avellino apre la procedura, blocca le azioni esecutive e cautelari fino all’omologa, nomina il commissario giudiziale in sostituzione del gestore della crisi, fissa l’udienza di omologazione e disciplina il voto dei creditori con silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII. Un provvedimento-guida per chi costruisce piani concordatari con creditori fiscali e misure protettive.