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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore con vendita anticipata dell’immobile: differibile la trasmissione della proposta ai creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Trieste

Data

19/05/2023

Estensore

Daniele Venier

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 74 ccii art. 78 ccii misure protettive procedura competitiva finanza esterna mutuo ipotecario

Massima

Nel concordato minore il giudice può, ai sensi dell'art. 78 CCII, differire il termine per la trasmissione ai creditori della proposta e della relazione dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII, al fine di consentire lo svolgimento anticipato della procedura competitiva di vendita dell'immobile previsto dal piano, così da sottoporre al voto una misura di soddisfacimento certa e non meramente presunta. La prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 75, comma 3, CCII non è invece consentita quando l'immobile gravato non è strumentale all'esercizio dell'impresa ma adibito a residenza familiare.

Un agente di commercio, piccolo imprenditore non qualificabile come consumatore, ha presentato domanda di concordato minore ex art. 74 CCII fondata sulla vendita competitiva della casa familiare in comunione legale, sull’apporto di finanza esterna da parte del coniuge e sulla suddivisione dei creditori in quattro classi, con percentuali di soddisfacimento variabili in funzione dell’esito della vendita.

Il Tribunale di Trieste, verificati i presupposti di ammissibilità ex artt. 74, 75 e 77 CCII e la completezza della relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76, comma 2, CCII, ha affrontato tre questioni operative: la possibilità di differire di novanta giorni la trasmissione della proposta ai creditori per consentire l’espletamento anticipato della gara, con aggiudicazione condizionata all’omologazione; la concessione delle misure protettive ex art. 78, comma 2, lett. d) CCII a tutela della par condicio creditorum; l’inapplicabilità dell’art. 75, comma 3, CCII al mutuo ipotecario gravante su un immobile non strumentale all’impresa.

Il decreto di apertura valorizza la flessibilità procedimentale del concordato minore: anticipare la procedura competitiva consente di presentare ai creditori chiamati al voto dati certi sul realizzo, abbreviando i tempi di esecuzione del piano. Per i professionisti è inoltre rilevante la precisazione sulla non necessità del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII, alla luce dell’obbligo di vigilanza dell’OCC sancito dall’art. 81 CCII.

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