Concordato minore in continuità con salvataggio dell’abitazione: prima applicazione dell’art. 75, comma 2-bis, CCII dopo il correttivo-ter
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Massima
Ai sensi dell'art. 75, comma 2-bis, CCII, introdotto dal d.lgs. 136/2024 e applicabile ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, nel concordato minore il debitore persona fisica che abbia adempiuto le proprie obbligazioni alla data della domanda può prevedere il rimborso alla scadenza delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale sull'abitazione principale, quando l'OCC attesti che il credito garantito potrebbe essere integralmente soddisfatto con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede i diritti degli altri creditori. Con il decreto di apertura ex art. 78 CCII il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari, comprese le esecuzioni esattoriali, fino alla definitività dell'omologazione e nominare il commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, lett. a), CCII, che svolge le funzioni di OCC.
Il titolare di un’impresa individuale proponeva un concordato minore in continuità diretta ex artt. 74 ss. CCII, mettendo a disposizione dei creditori i corrispettivi della vendita di veicoli e cespiti, apporti di finanza esterna e quote annuali di risorse proprie per la durata quinquennale del piano. In corso di procedimento entrava in vigore il d.lgs. 136/2024 (correttivo-ter), che ha introdotto all’art. 75, comma 2-bis, CCII la possibilità per il debitore persona fisica di conservare l’abitazione gravata da mutuo in regolare ammortamento, questione sulla quale il ricorrente aveva inizialmente sollevato dubbi di legittimità costituzionale, chiedendo poi termine per integrare la domanda alla luce della novella.
Il decreto chiarisce anzitutto il regime intertemporale: ai sensi dell’art. 56, comma 4, d.lgs. 136/2024, le norme novellate si applicano anche agli strumenti di regolazione della crisi pendenti alla data di entrata in vigore. Nel merito, verificata la qualifica di impresa minore e l’assenza delle condizioni ostative ex art. 77 CCII, il giudice riscontra i presupposti dell’art. 75, comma 2-bis, CCII: mutuo in regolare ammortamento e attestazione dell’OCC che il ricavato della liquidazione dell’immobile a valore di mercato consentirebbe la soddisfazione integrale del creditore ipotecario di primo grado, senza lesione degli altri creditori.
La procedura viene aperta ex art. 78 CCII con nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, lett. a), CCII, comunicazione ai creditori con termine di trenta giorni per il voto (con regola del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII), divieto di azioni esecutive e cautelari esteso alle esecuzioni esattoriali in corso e autorizzazione al pagamento delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale. Una delle prime applicazioni note della nuova disciplina, di sicuro interesse per i debitori che intendano salvaguardare la casa nel concordato minore.