Concordato minore con debiti misti: l’incidenza esigua dei debiti personali non osta all’apertura
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Massima
È ammissibile la domanda di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII proposta dal debitore gravato da debiti di natura mista, quando le obbligazioni estranee all'attività d'impresa hanno incidenza esigua e il ricorso è volto a regolare le posizioni debitorie imprenditoriali. Con il decreto di apertura, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d), CCII, il giudice dispone che fino alla definitività dell'omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Un agente di commercio ha chiesto l’accesso al concordato minore ex artt. 74 ss. CCII offrendo ai creditori la somma complessiva di 62.400 euro, derivante unicamente dai proventi della propria attività, da distribuire nel periodo 2024-2028 con pagamento integrale delle prime classi e percentuali decrescenti per le altre, prevedendo anche un fondo rischi per l’eventuale surroga del garante pubblico. Il passivo comprendeva alcune voci estranee all’attività d’impresa, tra cui un finanziamento al consumo.
Il decreto affronta il tema dei debiti di natura mista: la presenza di obbligazioni consumeristiche di incidenza esigua non preclude l’accesso al concordato minore quando il ricorso mira a regolare le posizioni imprenditoriali, in linea con la giurisprudenza di merito richiamata. Il giudice ha quindi verificato i requisiti di ammissibilità ex artt. 75, 76 e 77 CCII, la completezza della relazione dell’OCC ex art. 76, co. 2, CCII, l’assenza di esdebitazioni recenti e di atti in frode nel quinquennio, oltre alla competenza territoriale ex art. 27, co. 2, CCII.
Il Tribunale di Pesaro ha aperto la procedura ex art. 78 CCII, concedendo le misure protettive richieste (divieto di azioni esecutive, sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione fino alla definitività dell’omologa) e regolando la fase del voto: termine di trenta giorni per le dichiarazioni di adesione, meccanismo del silenzio-assenso ex art. 79, co. 3, CCII ed esclusioni dal voto ex art. 79, co. 2, CCII per congiunti e parti correlate. Un provvedimento utile come schema operativo per l’apertura del concordato minore con classi e garanzia pubblica.