Concordato minore del professionista: omologazione con piano fondato su risorse professionali future
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Massima
Il concordato minore del professionista può essere omologato quando il piano di soddisfacimento è fondato sui futuri proventi dell'attività professionale. La proposta deve assicurare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata e deve essere corredata della relazione particolareggiata dell'OCC.
I ricorrenti propongono, in proprio, una domanda di omologazione di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e seguenti CCII, con l’assistenza dei gestori nominati dall’OCC. Tra le posizioni dedotte vi è quella di socio accomandatario di una società di persone.
Il Tribunale esamina i presupposti dell’omologazione del concordato minore, la regolarità del procedimento e l’esito delle votazioni, ai fini della verifica di ammissibilità, fattibilità e convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Verificati i presupposti, il Tribunale omologa il concordato minore, dispone la pubblicazione del dispositivo e gli adempimenti di cui all’art. 81 CCII e dichiara chiusa la procedura ai sensi dell’art. 80, comma 2, CCII. La decisione costituisce un’applicazione della disciplina dell’omologazione del concordato minore.