Omologazione del concordato minore fondato su finanza esterna apportata da un terzo
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Massima
È omologabile il concordato minore il cui piano sia sostenuto da finanza esterna, ossia da somme messe a disposizione della procedura da un soggetto terzo, una volta verificata l'adesione dei creditori e il rispetto dei presupposti di cui agli artt. 74 e seguenti CCII; gli atti dispositivi in violazione del piano sono inefficaci ex art. 81, comma 3, CCII.
Il debitore deposita una domanda di concordato minore il cui piano è sostenuto da finanza esterna, ossia da somme messe a disposizione della procedura da un soggetto terzo. Dopo l’apertura della procedura e la fase di adesione dei creditori, il Tribunale procede alla verifica ai fini dell’omologazione.
Il provvedimento esamina i presupposti di omologazione del concordato minore fondato su finanza esterna e gli effetti del piano, richiamando l’inefficacia, rispetto ai creditori anteriori, degli atti dispositivi compiuti in violazione del piano ai sensi dell’art. 81, comma 3, CCII.
Verificati i presupposti, il Tribunale omologa il concordato minore, ne dispone la pubblicità e la comunicazione ai creditori e dichiara chiusa la procedura. La decisione offre un esempio di concordato minore sorretto dall’apporto di un terzo.