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Giurisprudenza
Concordato Minore

Omologazione del concordato minore del professionista con cram-down e finanza esterna familiare

Autorità

Tribunale

Sede

Roma

Data

07/04/2025

Estensore

Francesco Cottone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore professionista finanza esterna cram-down continuità art. 80 CCII art. 81 CCII

Massima

È omologabile, anche in difetto delle maggioranze, il concordato minore del professionista in continuità il cui piano sia sostenuto da finanza esterna apportata da un familiare convivente, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del cram-down di cui all'art. 80, comma 3, CCII, previa verifica dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano.

Un professionista propone una domanda di omologazione di concordato minore, fondata su un piano sostenuto da finanza esterna: le somme destinate ai creditori e le spese di procedura sono integralmente messe a disposizione da un familiare convivente, mediante pagamento rateale. La maggior parte dell’esposizione debitoria è sorta nell’esercizio dell’attività.

Il Tribunale verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e, preso atto del mancato raggiungimento delle maggioranze, esamina la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del cram-down di cui all’art. 80, comma 3, CCII.

Ritenuti integrati tali presupposti, il Tribunale omologa il concordato minore, ne dispone la pubblicità e detta le prescrizioni per l’esecuzione sotto la vigilanza del Gestore, richiamando gli effetti di cui all’art. 81 CCII. La pronuncia è di interesse per il concordato minore del professionista sorretto da finanza esterna familiare e omologato con cram-down.

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