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Giurisprudenza
Concordato Minore

Cram-down fiscale nel concordato minore: omologa ex art. 80, comma 3, CCII nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate

Autorità

Tribunale

Sede

Bari

Data

20/07/2023

Estensore

Assunta Napoliello

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram-down fiscale art. 80 ccii agenzia delle entrate socio illimitatamente responsabile art. 74 ccii convenienza alternativa liquidatoria

Massima

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, quando tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento dell'erario risulta, anche sulla base della specifica relazione dell'OCC, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Non viola gli artt. 2 e 74 CCII la proposta del socio illimitatamente responsabile che, senza agire per conto della società di persone in liquidazione, includa nel piano i debiti sociali dei quali risponde in via illimitata e solidale.

Un debitore, già socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo in liquidazione, ha proposto un concordato minore ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII, con apporto di finanza esterna e senza continuità aziendale, includendo nel piano anche i debiti sociali dei quali risponde in via illimitata e solidale. Raggiunta un’adesione pari al 69% dei voti, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la proposta eccependo, tra l’altro, la presentazione congiunta per più imprese minori e il difetto di legittimazione del socio; il debitore ha chiesto l’applicazione del cram-down ex art. 80, comma 3, CCII.

Il Tribunale di Bari respinge le contestazioni: il piano non è proposto per conto della società, bensì dal socio che intende accollarsi i debiti di cui per legge risponde personalmente, senza violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 74 CCII. Quanto al cram-down fiscale, la sentenza verifica che l’adesione dell’erario è determinante per il raggiungimento della maggioranza ex art. 79, comma 1, CCII e che la somma offerta all’amministrazione finanziaria è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, considerati l’importo medio pignorabile ricavabile dall’esecuzione esattoriale in corso, il concorso con gli altri creditori nel riparto e la possibilità per il debitore di accedere al pensionamento anticipato con riduzione della quota pignorabile.

Verificate le formalità ex art. 78, commi 1 e 2, CCII, il Tribunale omologa il concordato minore, dispone lo svincolo delle somme accantonate nel procedimento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 con apprensione alla procedura e richiama l’OCC agli obblighi informativi semestrali e di segnalazione ex art. 81 CCII ai fini dell’eventuale revoca dell’omologazione. Una pronuncia di riferimento per i professionisti sull’operatività del cram-down fiscale nel sovraindebitamento.

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