Concordato minore in continuità professionale: ammessa la sostituzione dell’abitazione con finanza esterna pari almeno al valore di realizzo forzoso
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Massima
Nel concordato minore in continuità è ammissibile la proposta che sottrae alla liquidazione la quota dell'abitazione principale del debitore sostituendola con finanza esterna di importo non inferiore al prezzo dell'offerta minima ammissibile della vendita forzata, non ravvisandosi violazione dell'art. 2740 c.c. ove i creditori ricevano un trattamento non deteriore rispetto all'esecuzione; la fattibilità ex art. 80 CCII va apprezzata come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi, su dati reddituali prudenziali a consuntivo. Dopo le operazioni di voto ex art. 79 CCII opera la cristallizzazione del passivo e il piano non è più modificabile, in virtù del rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII alla disciplina del concordato preventivo.
Un libero professionista esercente attività non regolamentata di consulenza d’impresa, con un’esposizione debitoria di circa 1,9 milioni di euro, propone un concordato minore in continuità ex artt. 74 ss. CCII della durata di 84 mesi, fondato sulla destinazione di una quota dei redditi professionali futuri e su finanza esterna di circa 242.000 euro apportata da tre familiari, con pagamento integrale di prededuzioni, ipotecari e privilegiati e soddisfazione dei chirografari al 2,22%. L’abitazione principale, in comproprietà e già oggetto di esecuzione immobiliare con divisione endoesecutiva, viene sottratta alla liquidazione tramite la sostituzione con il controvalore in denaro fornito dai terzi.
La sentenza esamina l’ammissibilità di tale sostituzione, ritenuta coerente con la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. perché la finanza esterna supera l’offerta minima ammissibile fissata nel primo esperimento di vendita forzata, assicurando ai creditori un trattamento non deteriore; chiarisce che la fattispecie non rientra nell’art. 75, commi 2-bis e 3, CCII, trattandosi di immobile gravato da ipoteche giudiziali e non da mutuo fondiario. Sul piano del voto ex art. 79 CCII, applica il silenzio-assenso, computa le classi votanti includendo quelle dei prelatizi pagati con dilazione eccedente i tempi tecnici e verifica il raggiungimento delle maggioranze anche per classi; respinge infine le contestazioni sui crediti richiamando la cristallizzazione del passivo (Cass. n. 4622/2024) e l’immodificabilità del piano dopo le votazioni ex art. 74, comma 4, CCII.
Verificate ammissibilità giuridica e fattibilità su stime reddituali prudenziali, il Tribunale omologa il concordato ex art. 80 CCII, dispone la vigilanza del gestore con relazioni semestrali ex art. 81 CCII e ricorda i presupposti di revoca dell’omologazione. La pronuncia legittima un uso flessibile della finanza esterna per salvare l’abitazione del debitore nel concordato minore.