Apertura della liquidazione controllata: cessa la cessione del quinto e niente prededuzione per gli advisor
Keyword
Massima
L'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore: in applicazione analogica dell'art. 144 CCII cessano l'operatività delle cessioni del quinto e le trattenute conseguenti a pignoramento presso terzi, dovendosi ritenere inefficaci i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum. Solo il compenso dell'OCC è prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi dei professionisti che assistono il debitore non rientrano nella prededuzione di cui all'art. 277 CCII, riferita ai crediti posteriori, e godono unicamente del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Un pensionato con un’esposizione debitoria residua superiore a 1,4 milioni di euro, privo di immobili e di beni mobili registrati e titolare di un’entrata mensile di circa 1.500 euro, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 268 CCII, mettendo a disposizione anche una somma a titolo di finanza esterna e domandando la cessazione della cessione del quinto in corso.
Il Tribunale di Genova inquadra il procedimento nel rito unitario in forza del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII e affronta tre questioni operative di grande frequenza. Primo: l’estensione analogica dell’art. 144 CCII alla liquidazione controllata, con conseguente inefficacia, dall’apertura, delle cessioni del quinto e delle trattenute da pignoramento presso terzi, equiparate alla cessione volontaria alla luce di Corte cost. n. 65/2022. Secondo: la determinazione della quota di reddito incomprimibile esclusa dalla liquidazione, fissata in 1.200 euro mensili in relazione alle spese di mantenimento. Terzo: il perimetro della prededuzione, riconosciuta al solo compenso dell’OCC ex art. 6 CCII e negata agli advisor del debitore, i cui crediti restano assistiti dal privilegio professionale.
La sentenza dichiara aperta la procedura, fissa in tre anni la durata dell’apporto reddituale in vista dell’esdebitazione e scandisce gli adempimenti del liquidatore ex artt. 270, 272 e 273 CCII. Per i professionisti il provvedimento è un riferimento completo su effetti dell’apertura, rapporti con le cessioni del quinto e trattamento dei compensi nelle liquidazioni controllate prive di attivo immobiliare.