Apertura della liquidazione controllata: applicabilità della disciplina del procedimento unitario
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Massima
Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, in forza del rinvio di cui all'art. 65, comma 2, nei limiti di compatibilità. Le misure protettive operano dalla data della sentenza e il divieto di azioni esecutive è confermato.
La debitrice propone, con l’ausilio dell’OCC, ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi dell’art. 268 CCII. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina i presupposti della procedura.
Il provvedimento si sofferma sull’applicabilità alla liquidazione controllata della disciplina del procedimento unitario, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII, e sull’accertamento dei presupposti soggettivo e oggettivo.
Integrati i presupposti, il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione controllata e detta la disciplina operativa, prevedendo la pubblicazione e la notificazione della sentenza a cura del liquidatore. La pronuncia offre un quadro completo dell’apertura della liquidazione controllata.