Liquidazione controllata e procedimento unitario: omissione dell’udienza in assenza di contraddittori
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Massima
Al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata si applica, in virtù del rinvio dell'art. 65, comma 2, CCII, la disciplina del procedimento unitario; quando il ricorso è proposto dal debitore e non sono individuabili specifici contraddittori, può essere omessa la fissazione dell'udienza di convocazione delle parti.
Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale affronta in via preliminare i profili procedimentali della procedura, individuando le norme applicabili in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII alla disciplina del procedimento unitario.
La questione centrale è se, nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore, sia necessaria la fissazione dell’udienza di convocazione delle parti. Il Collegio, richiamando l’orientamento formatosi per la liquidazione giudiziale, osserva che l’udienza può essere omessa quando non siano individuabili specifici contraddittori.
Accertata la competenza territoriale e ritenuta l’applicabilità di tale soluzione, il Tribunale apre la liquidazione controllata senza fissazione dell’udienza. La pronuncia è utile per la corretta gestione procedimentale delle liquidazioni controllate ad iniziativa del debitore.