Apertura della liquidazione controllata del patrimonio e disciplina del procedimento unitario
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Massima
Al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio si applica, in virtù del rinvio dell'art. 65, comma 2, CCII, la disciplina generale del procedimento unitario; accertati i presupposti, il Tribunale dichiara l'apertura della procedura e ne disciplina le operazioni liquidatorie sino alla chiusura ex art. 276 CCII.
Due debitori in stato di sovraindebitamento propongono congiuntamente ricorso al Tribunale di Verona per l’apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII.
La sentenza ricostruisce il quadro processuale applicabile, evidenziando che il procedimento di apertura segue, in forza del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII, le regole del procedimento unitario, e disciplina nel dettaglio la fase di accertamento del passivo, con l’assegnazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni del termine perentorio di sessanta giorni per la trasmissione delle domande al liquidatore.
Il Tribunale dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore e detta le prescrizioni operative sino alla chiusura ex art. 276 CCII. Il provvedimento offre uno schema completo degli adempimenti della liquidazione controllata, utile alla prassi degli OCC e dei liquidatori.