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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Apertura della liquidazione controllata del debitore persona fisica: presupposti e disciplina operativa

Autorità

Tribunale

Sede

Rovigo

Data

02/09/2025

Estensore

Benedetta Barbera

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata apertura persona fisica sovraindebitamento art. 268 CCII liquidatore misure protettive

Massima

La liquidazione controllata è disposta nei confronti del debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale che versi in stato di sovraindebitamento. Il tribunale, verificati i presupposti, nomina il liquidatore e dispone le misure protettive del patrimonio.

Il debitore, soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale, propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina il ricorso e la documentazione allegata.

Il provvedimento verifica la competenza territoriale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, la qualità di debitore ai sensi dell’art. 65, comma 1, CCII e la sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura, disciplinando la fase liquidatoria.

Integrati i presupposti, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata, dettando le prescrizioni operative sino al conto della gestione e alla chiusura ai sensi degli artt. 275 e 276 CCII. La decisione applica in modo dettagliato la disciplina della liquidazione controllata del debitore persona fisica.

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