Apertura della liquidazione controllata del debitore persona fisica non imprenditore
Keyword
Massima
Il debitore persona fisica non esercente attività d'impresa può accedere alla liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII; al procedimento di apertura si applica, in virtù del rinvio dell'art. 65, comma 2, CCII, la disciplina generale del procedimento unitario.
Una persona fisica non esercente attività d’impresa, in stato di sovraindebitamento, chiede al Tribunale di Verona l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi dell’art. 268, comma 1, CCII, con l’assistenza dell’OCC e il patrocinio di difensori di fiducia.
Il Collegio esamina i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura e chiarisce che al procedimento di apertura della liquidazione controllata si applica, per effetto del rinvio operato dall’art. 65, comma 2, CCII, la disciplina generale del procedimento unitario di cui agli artt. 40 e seguenti CCII.
Accertati i presupposti, il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata, nomina il giudice delegato e il liquidatore e detta le prescrizioni operative per la fase liquidatoria, incluso l’ordine di rilascio dei beni mobili registrati in vista della vendita competitiva. La pronuncia è utile riferimento sull’accesso del debitore civile alla liquidazione controllata.