Liquidazione controllata chiesta dal creditore: l’assistenza dell’OCC ex art. 269 CCII non è necessaria
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Massima
Nella liquidazione controllata aperta su ricorso del creditore, la necessaria assistenza dell'OCC è prevista dall'art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda proposta dal debitore, essendo funzione dell'OCC sopperire all'assenza di difesa tecnica e attestare la completezza della documentazione: l'iniziativa "ostile" del creditore non può essere impedita o ritardata dal mancato contributo dell'OCC non designato, ferma la possibilità per il liquidatore, accertata l'insussistenza di attività liquidatoria utile per la massa, di chiedere l'immediata chiusura della procedura, in specie in caso di carenza di risorse per le spese prededucibili. Il requisito di procedibilità resta il superamento della soglia di euro 50.000 di debiti scaduti e non pagati ex art. 268, comma 2, CCII.
Una creditrice munita di crediti accertati giudizialmente ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del proprio debitore, rimasto contumace nonostante la rituale notificazione. Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, ha verificato la competenza ex art. 27, comma 2, CCII, la legittimazione attiva della ricorrente e il superamento della soglia di procedibilità di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall’art. 268, comma 2, CCII.
Il passaggio di maggior rilievo sistematico riguarda il ruolo dell’OCC: l’art. 269 CCII richiede l’assistenza dell’organismo solo per la domanda proposta dal debitore, quale presidio sostitutivo della difesa tecnica e strumento di attestazione della completezza documentale e di illustrazione della situazione economico-patrimoniale. Nella liquidazione su iniziativa del creditore, l’assenza dell’OCC non può quindi paralizzare la procedura; il riequilibrio del sistema è affidato al liquidatore, che, ove riscontri l’assenza di un patrimonio utilmente liquidabile e di risorse per le spese in prededuzione, potrà chiedere l’immediata chiusura della liquidazione. Accertata la condizione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, il collegio dichiara aperta la procedura.
La sentenza disciplina puntualmente gli adempimenti successivi, dal termine di 60 giorni per le domande ex art. 201 CCII alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCII, dal rendiconto ex art. 275, comma 3, CCII alla chiusura ex art. 276 CCII, con rapporti semestrali anche ai fini dell’esdebitazione ex art. 280 CCII e richiamo all’effetto protettivo automatico degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII. Per i creditori, la decisione rafforza l’effettività della liquidazione controllata quale strumento di esecuzione concorsuale azionabile anche contro il debitore inerte.