Apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore per società semplice agricola e soci illimitatamente responsabili
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La liquidazione controllata può essere aperta su istanza del creditore ai sensi dell'art. 268 CCII anche nei confronti di una società semplice agricola e dei soci illimitatamente responsabili. L'apertura della procedura si estende ai singoli soci in forza del regime di responsabilità illimitata e solidale, con nomina di un unico liquidatore e fissazione di un termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.
La sentenza del Tribunale di Bolzano affronta il caso, non frequente, dell’apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore nei confronti di una società semplice agricola e dei relativi soci. Il provvedimento conferma l’estensione automatica della procedura ai soci illimitatamente responsabili e offre un modello organizzativo dettagliato per la gestione della liquidazione, con prescrizioni puntuali al liquidatore in tema di inventario, accertamento del passivo e obblighi di rendicontazione.