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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore: legittimazione e requisiti a carico del debitore

Autorità

Tribunale

Sede

Santa Maria Capua Vetere

Data

10/06/2025

Estensore

Enrico Quaranta

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza del creditore credito certo liquido esigibile legittimazione art. 268 CCII art. 271 CCII

Massima

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore ex art. 268 CCII, il creditore deve allegare e dimostrare la propria legittimazione, fondata su un credito certo, liquido ed esigibile, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo in capo al debitore resistente, accertata la competenza territoriale ex art. 27 CCII.

La procedura di liquidazione controllata è promossa non dal debitore ma da un creditore, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile documentato da fatture rimaste insolute nei confronti del debitore resistente. Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimazione del creditore istante e la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo a carico del debitore.

La decisione si sofferma sugli oneri di allegazione e di prova gravanti sul creditore che agisce ai sensi dell’art. 268 CCII, sulla competenza territoriale individuata in base al centro degli interessi principali del debitore e sull’accertamento dello stato di sovraindebitamento.

Ritenuti integrati tali presupposti, il Tribunale dispone l’apertura della liquidazione controllata e detta la disciplina delle operazioni liquidatorie. La pronuncia chiarisce il riparto degli oneri probatori nelle liquidazioni controllate ad iniziativa del creditore.

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