Liquidazione controllata su istanza del creditore: legittimazione e requisiti a carico del debitore
Keyword
Massima
Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore ex art. 268 CCII, il creditore deve allegare e dimostrare la propria legittimazione, fondata su un credito certo, liquido ed esigibile, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo in capo al debitore resistente, accertata la competenza territoriale ex art. 27 CCII.
La procedura di liquidazione controllata è promossa non dal debitore ma da un creditore, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile documentato da fatture rimaste insolute nei confronti del debitore resistente. Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimazione del creditore istante e la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo a carico del debitore.
La decisione si sofferma sugli oneri di allegazione e di prova gravanti sul creditore che agisce ai sensi dell’art. 268 CCII, sulla competenza territoriale individuata in base al centro degli interessi principali del debitore e sull’accertamento dello stato di sovraindebitamento.
Ritenuti integrati tali presupposti, il Tribunale dispone l’apertura della liquidazione controllata e detta la disciplina delle operazioni liquidatorie. La pronuncia chiarisce il riparto degli oneri probatori nelle liquidazioni controllate ad iniziativa del creditore.