Liquidazione controllata su istanza del creditore: onere di allegazione e presupposti
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Massima
Il creditore che chiede l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII deve allegare e dimostrare la propria legittimazione e la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo a carico del debitore; l'infruttuosità delle azioni esecutive e l'incapienza del patrimonio rilevano quali indici dello stato di sovraindebitamento.
La liquidazione controllata è richiesta da un creditore nei confronti di una debitrice, sulla base di un credito accertato da titolo giudiziale e rimasto insoddisfatto nonostante atti di precetto e una procedura esecutiva presso terzi, risultata infruttuosa per assenza di beni aggredibili e incapienza del patrimonio.
Il Tribunale affronta gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul creditore istante ai sensi dell’art. 268 CCII, con riguardo alla legittimazione e alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo a carico del debitore, valorizzando l’esito negativo delle azioni esecutive quale indice dello stato di sovraindebitamento.
Ritenuti integrati i presupposti, il Tribunale dispone l’apertura della liquidazione controllata. Il decreto chiarisce il contenuto dell’onere probatorio del creditore nelle procedure liquidatorie del sovraindebitamento promosse su sua istanza.