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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore: onere di allegazione e presupposti

Autorità

Tribunale

Sede

Chieti

Data

16/06/2025

Estensore

Alessandro Chiauzzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza del creditore onere di allegazione sovraindebitamento incapienza art. 268 CCII art. 270 CCII

Massima

Il creditore che chiede l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII deve allegare e dimostrare la propria legittimazione e la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo a carico del debitore; l'infruttuosità delle azioni esecutive e l'incapienza del patrimonio rilevano quali indici dello stato di sovraindebitamento.

La liquidazione controllata è richiesta da un creditore nei confronti di una debitrice, sulla base di un credito accertato da titolo giudiziale e rimasto insoddisfatto nonostante atti di precetto e una procedura esecutiva presso terzi, risultata infruttuosa per assenza di beni aggredibili e incapienza del patrimonio.

Il Tribunale affronta gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul creditore istante ai sensi dell’art. 268 CCII, con riguardo alla legittimazione e alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo a carico del debitore, valorizzando l’esito negativo delle azioni esecutive quale indice dello stato di sovraindebitamento.

Ritenuti integrati i presupposti, il Tribunale dispone l’apertura della liquidazione controllata. Il decreto chiarisce il contenuto dell’onere probatorio del creditore nelle procedure liquidatorie del sovraindebitamento promosse su sua istanza.

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