Liquidazione controllata su istanza del creditore e notificazione al debitore irreperibile
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Massima
È ammissibile l'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore ex art. 268, comma 2, CCII anche nei confronti del debitore irreperibile, ove la notificazione del ricorso e del decreto sia eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c., compatibili con la disciplina speciale di cui all'art. 40, comma 8, CCII quando non sia nota la residenza.
La liquidazione controllata è promossa da un creditore, sulla base di un credito risultante da un’ordinanza del Tribunale e rimasto insoddisfatto. Il debitore risulta irreperibile, sicché il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza vengono notificati nelle forme dell’art. 143 c.p.c.
Il provvedimento affronta la validità della notificazione al debitore irreperibile nella liquidazione controllata su istanza del creditore ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII, tenuto conto della forma speciale di notificazione prevista dall’art. 40, comma 8, CCII, che presuppone tuttavia la conoscenza della residenza della persona fisica.
Ritenuta valida la notificazione, il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione controllata, disponendo le forme di pubblicità di legge. La decisione è di interesse per i profili di notificazione nelle procedure liquidatorie del sovraindebitamento promosse dal creditore.