Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Apertura della liquidazione controllata della società agricola su istanza del creditore

Autorità

Tribunale

Sede

Foggia

Data

05/05/2025

Estensore

Caterina Lazzara

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata società agricola istanza del creditore spossessamento divieto azioni esecutive art. 268 CCII art. 270 CCII

Massima

La liquidazione controllata può essere aperta, su istanza del creditore ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, nei confronti di una società agricola non assoggettabile a liquidazione giudiziale; accertata la competenza territoriale e regolarmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale dichiara l'apertura della procedura, con i connessi effetti dello spossessamento del debitore e del divieto di azioni esecutive individuali.

La liquidazione controllata è promossa da un creditore – il curatore del fallimento di altra società – nei confronti di una società agricola in liquidazione, non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina il ricorso e la documentazione, instaurato il contraddittorio con la resistente.

Il provvedimento affronta i presupposti di apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII, con riguardo alla competenza territoriale, alla qualità soggettiva della società agricola e agli effetti dell’apertura, tra cui lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni esecutive individuali.

Accertati i presupposti, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti della società agricola, nomina il giudice delegato e il liquidatore e detta la disciplina delle operazioni liquidatorie. La pronuncia è di interesse per l’accesso alla liquidazione controllata delle società agricole su impulso del creditore.

Contenuti correlati