Inammissibilità della liquidazione controllata per l’associazione non riconosciuta: applicabilità delle procedure liquidatorie codicistiche
Keyword
Massima
Lo stato di crisi o di insolvenza dell'associazione non riconosciuta di promozione sociale, regolata dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile, non rientra nella nozione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. È pertanto inammissibile l'istanza del creditore volta all'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, trovando applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 30 c.c., la speciale disciplina liquidatoria prevista dagli artt. 11 ss. disp. att. c.c.
Il Tribunale di Bergamo dichiara inammissibile l’istanza con cui un creditore chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di un’associazione non riconosciuta di promozione sociale in stato di crisi o di insolvenza, prendendo posizione sul perimetro soggettivo delle procedure di sovraindebitamento.
Il collegio esclude che lo stato di crisi o di insolvenza dell’ente associativo regolato dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile rientri nella nozione di sovraindebitamento di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), CCII: per gli enti del Libro I non opera il rinvio residuale alle procedure da sovraindebitamento, perché l’ordinamento appresta già una disciplina liquidatoria speciale. In virtù del richiamo dell’art. 30 c.c., la crisi dell’associazione trova infatti regolazione nella procedura di liquidazione prevista dagli artt. 11 ss. disp. att. c.c.
La pronuncia si segnala perché si discosta dalla lettura, diffusa in dottrina, che riconduce gli enti privati non commerciali alla categoria residuale di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa”: secondo il tribunale la sussistenza di una procedura liquidatoria codicistica dedicata esclude in radice l’accesso del creditore alla liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII.